L'esperto rispondeResponsabilità

ALL'AMMINISTRATORE NON SPETTA IL TFR

La domanda

Con la riforma del condominio, è previsto che un amministratore, il quale, per una qualsiasi motivazione si dimetta, o al quale non venga rinnovato l’incarico, abbia diritto, per il periodo della sua gestione, anche al Tfr-trattamento di fine rapporto? Inoltre, in un condominio con soli otto appartamenti è prevista l’esposizione della targa con inciso il nome del condominio e i dati anagrafici dell’amministratore, compreso il riferimento telefonico e i dati della posta elettronica? In caso di mancata esposizione, il condominio è soggetto a sanzioni?

Si evidenzia, prima di tutto, che si ha obbligo di nomina dell’amministratore di condominio quando i condomini sono più di otto e non solo otto (articolo 1129, comma 1, del Codice civile).Quanto al quesito - se abbiamo ben compreso - il lettore usa il termine giuslavoristico Tfr (Trattamento di fine rapporto) in senso improprio, riferendosi al compenso dell’amministratore in caso di revoca dall’incarico al termine del primo anno di mandato. Se così è - salvo esame del preventivo (o del contratto) presentato dall’amministratore al momento dell’accettazione dell’incarico, a norma dell’articolo 1129, quattordicesimo comma, del Codice civile - l’amministratore condominiale non ha diritto ad un ulteriore compenso per il secondo anno o al versamento di ulteriori importi (a titolo di penale). Ed infatti - secondo le prime interpretazioni, non da tutti condivise - il rinnovo del mandato per il secondo anno è solo eventuale, posto che la durata del mandato è di un anno (ancorchè rinnovabile), come si evince dal tenore letterale del novellato articolo 1129, decimo comma, del Codice civile, per il quale, «l’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata (n.d.r. salvo revoca). L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore».Quanto poi alla mancata affissione sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune (accessibile anche ai terzi) dell’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore o della persona che svolge funzioni analoghe, a norma dell’articolo 1129, commi quinto e sesto, del Codice civile, in termini di diritto privato, non è prevista alcuna specifica sanzione per il condominio. Al più – qualche sanzione di natura “amministrativa” – potrebbe essere prevista dai locali regolamenti edilizi.

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