L'esperto rispondeResponsabilità

TRASFERTA DEL DIPENDENTE SENZA ANTICIPI «PESANTI»

La domanda

Una società invia il proprio personale (del contratto “chimico-farmaceutici”) in missione all’estero. Escludendo i viaggi, per il pagamento delle spese (hotel, ristoranti, taxi, noleggio auto) viene richiesto che il dipendente utilizzi la propria carta di credito personale, trasmettendone addirittura il numero all’ufficio viaggi aziendale. Le note spese verranno rimborsate al rientro. Dopo le riserve esposte dai dipendenti, richiesti di garantire e anticipare spese per conto della società che li manda in missione, è stato previsto che gli stessi possano chiedere, in alternativa, una carta di credito aziendale, ma sempre utilizzando il conto corrente personale, non un conto dell’azienda. È corretta questa procedura? La società non sarebbe tenuta a farsi carico direttamente delle spese, dando ai dipendenti anticipi riversabili su una carta di tipo “ricaricabile”, oppure dotarli di carta di credito su un conto dell’azienda, o, almeno, pagare in anticipo le spese rilevanti?

La questione non è disciplinata espressamente da una norma di legge, la quale si limita ad ammettere il rimborso totale (e in regime di esenzione da contributi e imposte) per le spese documentate legate al pernottamento e ai pranzi, e, pertanto, è tale da legittimare il principio dell’anticipo da parte del lavoratore e il successivo ristoro di tale onere a cura del datore.In ogni caso, in base a un principio di ragionevolezza, e cioè che il lavoratore, a fronte di una normale retribuzione, non può assumersi l’onere di sostenere costi elevati, che incidono notevolmente sul proprio bilancio, va evidenziato che la “regola” della sua azienda è quantomeno singolare, posto che, di solito, almeno alle spese di soggiorno provvede direttamente il datore, negoziando anche vantaggiose convenzioni sul costo del servizio con agenzie o con strutture alberghiere, in considerazione della loro maggiore rilevanza rispetto ai pranzi (per i quali il datore può legittimamente prevedere un “tetto”) e ai taxi o trasporti pubblici.Per quanto poi segnalato circa la carta di credito aziendale, che in realtà opera imputando le spese direttamente all’utilizzatore (cioè al lavoratore) e non al titolare della medesima (cioè l’azienda), si nutre qualche perplessità se ciò possa accadere senza l’esplicito consenso del soggetto al quale sarà addebitata la spesa. In effetti, oltre a un legittimo diniego per tale soluzione, si può ad esempio, suggerire che la carta preveda anche un plafond di scoperto e che l’imputazione delle spese avvenga con scadenze differite, almeno per un periodo pari a quello necessario all’azienda per operare un rimborso nei confronti del lavoratore.Oggi, inoltre, per la movimentazione di somme vi sono soluzioni telematiche che, con i bonifici online, garantiscono trasferimenti di denaro immediati, e quindi si potrebbero concordare meccanismi di giroconto che assicurino un rimborso delle spese praticamente in tempo reale. Se le trasferte sono frequenti e costose (in ragione dei luoghi ove si svolgono), potrebbe essere opportuno chiedere la revisione della prassi aziendale, eventualmente suggerendo (con l’assistenza di operatori bancari o con agenzie di viaggio) soluzioni come quelle prospettate, che evitino al lavoratore l’anticipo di costi considerevoli e consentano all’azienda di monitorarne la correttezza e rimborsare tali oneri.

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