SÌ AL GAZEBO SUL TERRAZZO SE NON LEDE IL DECORO
A norma dell’articolo 1122 del Codice civile, nella sua proprietà, ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino può eseguire le opere che non rechino danno alle parti comuni, ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.E, dunque, ove non venga in rilievo il danno alle parti comuni o il pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza e al decoro architettonico, il condomino può installare il gazebo sul suo terrazzo, dandone preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea (articolo 1122, ultimo comma, Codice civile).
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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