MOROSI: L'AMMINISTRATORE HA L'OBBLIGO DEL RECUPERO
Per verificare se la posizione della compagnia sia corretta sarebbe opportuno esaminare la polizza. Quanto alla responsabilità dell’amministratore nei confronti del condominio, è da accertare se la mancanza di fondi definita “persistente” sia ascrivibile a sua responsabilità per cattiva gestione o per aver omesso di recuperare presso i condomini morosi le somme dovute come stabilisce l’articolo 1129, comma 9, del Codice civile («Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice»).Diversamente, non si ritiene che possa essere ritenuto responsabile verso il condominio né imputabili a lui i danni al fabbricato.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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