L'esperto rispondeResponsabilità

MOROSI: L'AMMINISTRATORE HA L'OBBLIGO DEL RECUPERO

La domanda

L’amministratore di un condominio, per persistente mancanza di liquidità, paga con ritardo l’assicurazione dell’immobile (il fabbricato è assicurato con la stessa compagnia da oltre 10 anni). Ecco un esempio: il 2 maggio scade la polizza incendi e calamità naturali. Il 5 giugno, visto il perdurare della mancanza fondi, l’amministratore decide di pagare il premio della polizza con fondi propri. Nel pomeriggio dello stesso giorno (5 giugno) avviene un grave evento naturale che provoca ingenti danni al fabbricato. Ora l’assicurazione non vuole pagare i danni poiché la copertura decorre dalla mezzanotte del giorno di pagamento. Si chiede se l’atteggiamento della compagnia assicuratrice è corretta (tenuto conto che se si paga il premio in ritardo la scadenza della rata successiva rimane ferma); se è corretto, eventualmente, si dovrebbe imputare la responsabilità all’amministratore in caso di mancato pagamento dei danni da parte dell’assicurazione?

Per verificare se la posizione della compagnia sia corretta sarebbe opportuno esaminare la polizza. Quanto alla responsabilità dell’amministratore nei confronti del condominio, è da accertare se la mancanza di fondi definita “persistente” sia ascrivibile a sua responsabilità per cattiva gestione o per aver omesso di recuperare presso i condomini morosi le somme dovute come stabilisce l’articolo 1129, comma 9, del Codice civile («Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice»).Diversamente, non si ritiene che possa essere ritenuto responsabile verso il condominio né imputabili a lui i danni al fabbricato.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©