L'esperto rispondeResponsabilità

L'AGIBILITÀ DELL'IMMOBILE COSTRUITO PRIMA DEL '67

La domanda

In riferimento alla risposta al quesito n. 3544 pubblicato sull'Esperto risponde 41/2015, dove si puntualizza che «l’altezza interna per locali abitativi realizzati dopo il 1975 è di m. 2,70 e non può essere derogata», gradirei conoscere il parere degli esperti sullo stesso caso, ma per immobili abitativi e commerciali, con altezze utili di circa m. 2,45, edificati anteriormente al 1° settembre 1967.Cosa si può invocare per ottenere l’agibilità di detti locali, da sempre utilizzati (dagli anni ante 1967 ad oggi) rispettivamente quale abitazione e locali ad uso barberia?

Se l’agibilità viene richiesta oggi a posteriori, è principio generale che l’amministrazione applichi le norme e le prescrizioni vigenti al momento dell’adozione del provvedimento; anche per il condono edilizio, pur essendo una legge a carattere straordinario, non è stata ritenuta derogabile l’altezza minima per l’agibilità tutelata da norme primarie pur se previste da un decreto ministeriale. Se invece l’agibilità era stata rilasciata al termine dell’originaria costruzione, si dovrebbe verificare se esistevano differenti disposizioni di regolamento locale di igiene e sanità emanate ai sensi del Rd 1265/1934 in merito all’altezza minima, al fine di conservare l’agibilità fino a quando non vengano realizzate opere di ristrutturazione edilizia.

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