L'AGIBILITÀ DELL'IMMOBILE COSTRUITO PRIMA DEL '67
Se l’agibilità viene richiesta oggi a posteriori, è principio generale che l’amministrazione applichi le norme e le prescrizioni vigenti al momento dell’adozione del provvedimento; anche per il condono edilizio, pur essendo una legge a carattere straordinario, non è stata ritenuta derogabile l’altezza minima per l’agibilità tutelata da norme primarie pur se previste da un decreto ministeriale. Se invece l’agibilità era stata rilasciata al termine dell’originaria costruzione, si dovrebbe verificare se esistevano differenti disposizioni di regolamento locale di igiene e sanità emanate ai sensi del Rd 1265/1934 in merito all’altezza minima, al fine di conservare l’agibilità fino a quando non vengano realizzate opere di ristrutturazione edilizia.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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