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IL CASO DEI TRE NOMINATI NEL SUPERCONDOMINIO

La domanda

In una assemblea di condominio sono stati nominati tre rappresentanti presso il supercondominio invece di uno, come prescrive l'articolo 67 delle norme di attuazione del codice. Per l'amministratrice e i condomini la cosa non è importante. Questa delibera è nulla o annullabile?

In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto (Cassazione civile, sezioni unite 7 marzo 2005 n. 4806).La delibera del condominio può ritenersi annullabile se vi è un mandato congiunto a tutti e tre i rappresentanti, mentre si ritiene di no se è prevista turnazione. Sicuramente, se dovessero partecipare tutti e tre i rappresentanti all'assemblea del supercondominio, questa delibera sarebbe annullabile.

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