IL CASO DEI TRE NOMINATI NEL SUPERCONDOMINIO
In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto (Cassazione civile, sezioni unite 7 marzo 2005 n. 4806).La delibera del condominio può ritenersi annullabile se vi è un mandato congiunto a tutti e tre i rappresentanti, mentre si ritiene di no se è prevista turnazione. Sicuramente, se dovessero partecipare tutti e tre i rappresentanti all'assemblea del supercondominio, questa delibera sarebbe annullabile.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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