ACQUA CALDA SANITARIA: MISURATORI ENTRO IL 2016
L’assemblea dovrà essere indetta, preliminarmente, al fine di conferire l’incarico al professionista il quale, dopo aver eseguito la diagnosi energetica e redatto le relative tabelle, dovrà informare i condomini (al riguardo l’amministratore dovrebbe indire una nuova assemblea) in merito alle modalità tecniche di calcolo dei consumi.Inoltre, si ricordi che l’articolo 9, comma 5, lettera d), Dlgs n. 102/2014, stabilisce che «... l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica Uni 10200 e successivi aggiornamenti. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà».Da quanto appena esposto, emerge che non è necessario approvare in assemblea le tabelle (che, pertanto, verranno applicate dall’amministratore senza riserva) redatte dal professionista all’uopo incaricato dal condominio. Inoltre, il calcolo del consumo di acqua calda sanitaria dovrà essere eseguito per millesimi di proprietà per la prima stagione successiva all’installazione dei dispositivi di misurazione del consumo. Fino a quale momento, la suddivisione delle spese dovrà essere effettuata come è sempre avvenuta in precedenza.Tuttavia, è bene ricordare che alla cogente norma Uni 10200 non è possibile derogare e che, pertanto, bisognerà improrogabilmente dotarsi di strumenti di misurazione del consumo dell’acqua calda sanitaria entro e non oltre il 31 dicembre 2016 (articolo 9, comma 5, lettera “b” del Dlgs n. 102/2014).
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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