LA PRESENZA DI ETERNIT METTE A RISCHIO LA CESSIONE
Quanto riferito dal lettore sembra ricadere nella fattispecie disciplinata dall’articolo 1490 del Codice civile, secondo cui il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’utilizzo cui è destinata ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La presenza di eternit, invero, rappresenta certamente un importante fattore di perdita di pregio del terreno venduto, che potrebbe risultare del tutto o in parte inidoneo ad essere utilizzato dal nuovo acquirente. In presenza di vizi di questo tipo, il compratore potrà scegliere tra chiedere la risoluzione del contratto o una proporzionale riduzione del prezzo, fermo restando l’obbligo del venditore di risarcire i danni eventualmente subiti, tra cui andranno sicuramente annoverate anche le spese per la rimozione del vizio stesso. Tanto detto, per poter godere di una simile tutela, il compratore è tenuto però a denunziare l’esistenza dei vizi entro il termine di otto giorni dalla loro scoperta, dovendo poi agire per far valere la garanzia entro un anno dalla consegna del bene. La denuncia entro otto giorni non è necessaria solo quando il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del vizio o, al contrario, l'abbia occultato.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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