LA COIBENTAZIONE TRA I PIANI VA DECISA A MAGGIORANZA
Poiché l'opera - come ha correttamente rilevato il lettore - deve essere considerata a vantaggio di tutti, tra tutti deve essere ripartita la relativa spesa, in proporzione al valore di ciascuna unità immobiliare (sulla base, cioè, della cosiddetta tabella proprietà). La spesa, poi, comprende anche le opere per il ripristino dei soffitti di cantine e garage di proprietà individuale. I rispettivi proprietari non potranno opporsi all'opera se questa non reca danno ai loro beni e devono consentire l'accesso per l'esecuzione dei lavori. Potranno, però, pretendere un'indennità per la temporanea inservibilità dei loro immobili (articolo 843 Codice civile).La coibentazione del solaio che divide i garage dal primo piano, salvo che non si tratti di opere di ripristino o messa a norma, deve considerarsi un'innovazione diretta al contenimento del consumo energetico. Occorre, pertanto, il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore (articolo 1120, secondo comma, Codice civile).
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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