L'esperto rispondeResponsabilità

LA CASETTA DEGLI ATTREZZI NON FACILITA I FURTI

La domanda

Abito in un condominio di villette a schiera, formato da un piano terra e un primo piano. La mia abitazione è situata al piano terra, con giardino di proprietà esclusiva. In questo giardino ho installato una casetta di legno, le cui dimensioni sono 2 metri per 1, con altezza di 2,10 metri. La casetta ha la funzione di ricovero di alcuni attrezzi. Posso mantenerla senza chiedere permesso di installazione agli altri condomini? Il proprietario dell'appartamento situato sopra di me ha avuto la sgradita visita di ladri attribuendo a questa casetta l'accesso facilitato per raggiungere il primo piano; pertanto, mi obbliga a togliere la casetta. Può avanzare questa richiesta?

A norma dell’articolo 1122 del Codice civile, nell'unità immobiliare di sua proprietà, ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni, ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea.E, dunque, se il lettore aveva diritto di costruire la casetta per il ricovero degli attrezzi – nel rispetto di tutti i parametri di cui al richiamato articolo 1122 del Codice civile – non può a nostro giudizio essergli addebitata, a titolo di colpa, l’agevolazione del furto nell’appartamento soprastante, neanche ove si provi il nesso di causalità tra casa di ricovero degli attrezzi e furto nell’appartamento del vicino.

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