L'esperto rispondeResponsabilità

INDENNITÀ DI TRASFERTA E LAVORATORI TRASFERTISTI

La domanda

Un'impresa di pulizie vorrebbe erogare ai dipendenti un'indennità di trasferta (per il lavoro svolto fuori dal territorio comunale) tutti i giorni, giustificata dal fatto che i lavoratori svolgono la prestazione in luoghi sempre diversi. Tale indennità può essere qualificata come trasferta, con applicazione del regime fiscale e previdenziale conseguente o si ricade nella disciplina del trasfertismo?

L’indennità di trasferta spetta nel caso in cui il lavoratore, regolarmente assegnato a una sede dell’impresa, sia comandato – di tanto in tanto – a rendere la propria prestazione in un altro luogo. Al fine di qualificare la fattispecie del trasfertismo, invece, ha rilevanza sia la mancata indicazione nel contratto di assunzione della sede di lavoro che lo svolgimento di un’attività lavorativa la quale richiede la continua mobilità del dipendente, alla quale si accompagna l’erogazione di un’apposita indennità, che concorre a formare il reddito nella misura del 50% del suo ammontare. Occorre, quindi, che il lettore riesamini con attenzione il contratto di assunzione al fine di comprendere quale delle due strade sia praticabile.Come precisato dal ministero delle Finanze (circolare n. 326/1997) è comunque indispensabile evitare l'assunzione di criteri generalizzati e procedere all'esame della singola fattispecie poichè, a seconda dell'attività di lavoro, può essere giustificato un periodo più o meno lungo di trasferta. Invece, per quanto riguarda i lavoratori trasfertisti, è stato chiarito che si tratta di quei lavoratori tenuti per contratto all'espletamento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, ai quali, in funzione delle modalità di svolgimento dell'attività, vengono attribuite delle somme non in relazione a una specifica "trasferta" (quest'ultimo istituto presuppone che il lavoratore, più o meno occasionalmente, venga destinato a svolgere un'attività fuori della propria sede di lavoro).

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