I LAVORATORI POSTI FORZOSAMENTE IN FERIE
Ai lavoratori posti “forzosamente” in ferie deve essere erogato il relativo compenso: in caso di insufficiente maturazione delle ore anticipate, all’atto del licenziamento o dimissioni si dovrà procedere alla trattenuta della differenza tra maturato e goduto. La seconda ipotesi prospettata è corretta nei confronti dell’Inps, ma - in questo caso - dato che l’astensione dal lavoro non è avvenuta per scelta del lavoratore ma appare, appunto, “forzosa” questi potrebbe legittimamente rivendicare la retribuzione persa e contestare l’eventuale decurtazione delle ferie.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo