L'esperto rispondeResponsabilità

I DANNI DA INFILTRAZIONE NEL CONDOMINIO PARZIALE

La domanda

In uno dei due edifici che costituiscono il nostro condominio, l'abitazione di un condomino che abita all'ultimo piano ha subito danni a seguito di infiltrazioni di acqua piovana dal tetto.Il danno non è indennizzabile dall'assicurazione, per cui si pone il problema: l'indennizzo al condomino deve essere ripartito tra tutti i condomini di quel solo edificio, come sostiene l'amministratore, oppure tra tutti i proprietari di quel condominio?

In mancanza di copertura assicurativa, al risarcimento dei danni per infiltrazioni provenienti dal tetto condominiale è tenuto il condominio a norma dell’articolo 2051 del Codice civile (responsabilità da custodia), per il quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.Nella specie, la spesa relativa ai danni da infiltrazioni – così come quella per le riparazioni – deve far capo ai soli condomini della palazzina coperta dal tetto. È infatti ravvisabile una comunione o condominio parziale, per il quale i contributi condominiali devono essere ripartiti a norma dell’articolo 1123, terzo comma, Codice civile, applicabile alle ipotesi di condominio cosiddetto parziale. In questo senso, si veda Cassazione 19 giugno 2000, n. 8292, per la quale «con particolare riguardo alla norma di cui all’articolo 1123, comma 3, Codice civile, il criterio di ripartizione di spese ivi disciplinato – a differenza di quanto previsto, in linea generale, nel precedente comma 2 del medesimo articolo – deve ritenersi applicabile alle ipotesi di condominio cosiddetto parziale risultando, in caso contrario, la norma in parola una inutile ripetizione di quella che la precede, così che, qualora le cose, gli impianti ed i servizi comuni siano destinati a servire una parte soltanto del fabbricato, l’articolo 1123, comma 3, nell’ambito della più vasta compartecipazione, identifica precipuamente i soggetti obbligati a concorrere alle spese di conservazione, individuandoli nei condomini cui il condominio è attribuito per legge ai sensi dell’articolo 1117 del Codice civile, salva diversa attribuzione per titolo».

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