DA CORTILE A PARCHEGGIO CON VOTO A MAGGIORANZA
Il rinnovato articolo 1120, comma 2, n. 2, del Codice civile precisa che «i condòmini, con la maggioranza indicata dal seconda comma dell’articolo 1136 del Codice civile (ossia, la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, nde), possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche.... e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio...».Al riguardo, anche la sentenza della Corte di cassazione del 15 dicembre 2014, n. 26295, ha affermato e ribadito che «la trasformazione del cortile condominiale in parcheggio deve essere considerata un’innovazione da approvarsi con la maggioranza qualificata, come specificamente prescritta dall’articolo 1120 del Codice civile».Sicché, con il nuovo assetto normativo, la trasformazione di un'area condominiale in parcheggio potrà ora essere deliberata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.Nel caso di specie, pertanto, benché la compagine assembleare avesse, più di 30 anni orsono, deliberato all’unanimità di rinunciare ai posti auto per fare spazio a un giardino, allo stato, l’assemblea – con la maggioranza ex 2° comma dell’articolo 1136 del Codice civile - può decidere di modificare la destinazione del cortile condominiale trasformandolo nuovamente in posti auto.Resta, tuttavia, inteso che non è legittimo il comportamento dei due proprietari che utilizzano i propri ex posti auto, senza autorizzazione assembleare.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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