L'esperto rispondeResponsabilità

RIPETIZIONE DI INDEBITO PER QUOTE MAGGIORATE

La domanda

Abito in un condominio del tipo "casa di ringhiera". Il ballatoio è comune a tutti, tranne l'ultimo tratto, quello dove abito io, che è di mia esclusiva proprietà. Non essendo questo tratto delimitato, gli altri condòmini non pensavano fosse privato. Ora che ne sono venuti a conoscenza, mi chiedono le spese di pulizia sostenute dall'impresa condominiale per il mio tratto di ballatoio. Chiedono, in sostanza, rimborsi a partire dalle quote relative a sette anni fa, quando ho comprato la casa. Ne hanno diritto?

Nel caso descritto, non si dovrà fare riferimento alla prescrizione del diritto del condominio a percepire le quote contributive nei confronti del singolo condomino, a norma dell’articolo 2948, n. 4, del Codice civile, secondo il quale si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che si deve pagare periodicamente ad anno o in termini più brevi.Occorre, invece, fare riferimento alla disposizione di cui agli articoli 2033 e seguenti del Codice civile, dettati in tema di ripetizione di indebito, per i quali la prescrizione è decennale, a norma dell’articolo 2946 del Codice civile. In tal caso, la restituzione dell’indebito non dev'essere chiesta dal condominio in persona dell’amministratore e legale rappresentante, ma solo dai condòmini aventi diritto al rimborso.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©