RIMBORSO IMPOSSIBILE PER ATTI D'ACQUISTO DEL 2010
La risposta si rinviene nella stessa risoluzione dell’agenzia delle Entrate 95/E, del 3 novembre 2014, che, in primo luogo, recependo la sentenza della Corte costituzionale 6 del 15 gennaio 2014, chiarisce l’applicabilità del cosiddetto sistema prezzo-valore anche ai trasferimenti coattivi, quale il caso dell’acquisto in asta giudiziaria. D’altro lato, la risoluzione, facendo richiamo alla precedente risoluzione 3 gennaio 2005, n. 2/E, ha chiarito che gli effetti di una sentenza della Corte costituzionale, la quale dichiara illegittima una norma, si producono anche con riferimento ai rapporti sorti anteriormente alla declaratoria di illegittimità. Unico limite alla retroattività degli effetti della pronuncia è quello dei cosiddetti rapporti esauriti, ove si considerano tali i rapporti rispetto ai quali sia decorso il termine di prescrizione o di decadenza stabilito dalla legge per l’esercizio dei diritti a essi relativi (ad esempio, nei casi in cui sia decorso il termine previsto per presentare istanza di rimborso delle imposte versate).Quindi, in caso di atto d’acquisto datato 6 ottobre 2010, non risultando ancora pendente il termine di tre anni per la richiesta del rimborso della maggiore imposta di registro versata, ex articolo 77 del Tur, Dpr 131/1986, si ritiene che la sentenza della Corte costituzionale non possa esplicare effetti. Con la conseguenza che non risulta possibile presentare istanza di rimborso.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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