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PARCHEGGI A USO PUBBLICO NON SOLO PER LA CLIENTELA

La domanda

Abito in un condominio composto da 16 unità residenziali e quattro commerciali. Il condominio dispone di parcheggi privati a uso pubblico, che, a suo tempo, erano stati venduti ai relativi negozianti: gli stessi, come è previsto nei relativi permessi di costruire, devono metterli a disposizione del pubblico negli orari di apertura dei negozi. Il regolamento condominiale prevede che i condòmini non possano fruire comunque di tali parcheggi, nonostante quanto descritto, in quanto a loro volta dispongono di altri parcheggi privati e garage. È legittimo che i negozianti e il regolamento edilizio non consentano il parcheggio, in tali spazi, dei residenti nel condominio, quando gli stessi spazi sono per definizione a uso pubblico (almeno per la durata di apertura dei negozi)?

Occorre premettere che il regolamento di condominio può occuparsi soltanto dell'uso delle parti comuni e non può impedire ai condòmini l'utilizzo di parcheggi a uso pubblico.Per verificare, poi, se l'uso pubblico al quale sono destinati determinati parcheggi privati debba considerarsi precluso ai residenti nella zona (e non certo ai soli residenti in un certo edificio), occorrerebbe esaminare il cosiddetto atto di assoggettamento. In linea generale, si può solo osservare che, per quanto possa trasparire l'intento di favorire la sosta gratuita di chi si reca in una certa zona per fare shopping, normalmente, nell'atto con cui si impone il vincolo di destinazione a uso pubblico, non si esclude che anche i residenti possano utilizzare i parcheggi, secondo le modalità stabilite.

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