L'esperto rispondeResponsabilità

NON VALE LA CONSEGNA A MANO DEL CARTACEO

La domanda

Ho partecipato a una gara d'appalto per bar e tavola calda presso un ente. Sono arrivata seconda. Il primo classificato, a mio avviso, dovrebbe essere escluso, in quanto non ha rispettato il termine perentorio di 10 giorni (pena l'esclusione) per caricare tutta la documentazione su Avcpass, compiendo questo adempimento soltanto il 22° giorno. Va detto, tuttavia che il nono giorno aveva consegnato a mano il cartaceo. Qual è il parere dell'esperto?

Va, innanzitutto, precisato che l’autorità di vigilanza degli appalti pubblici (Avcp), ha disposto che, per tutti gli affidamenti, di un importo uguale o superiore a 40mila euro, le stazioni appaltanti (Sa) devono verificare i requisiti di carattere generale e speciale, di idoneità professionale, di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, esclusivamente tramite la banca dati nazionale dei contratti pubblici con il sistema Avcpass. L’operatore economico deve accedere al sistema Avcpass e, distinguendo la procedura per la quale si propone, ottenere dal sistema un Passoe (pass dell'operatore economico), che dovrà inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa da presentare per partecipare alla gara; in un’area dedicata, invece, deve aggiungere i documenti che provano il possesso dei requisiti di capacità finanziaria, che non sono rinvenibili dagli enti certificatori.Chi non sarà iscritto al sistema Avcpass, non potrà partecipare a tali gare d'appalto. Come si evince dalla nota esplicativa dei bandi tipo, l’Anac (Autorità nazionale anticorruzione), che ha inglobato l’Avcp, ha precisato che, fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il Passoe rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Al riguardo, si fa presente che la mancata inclusione del Passoe non costituisce causa di esclusione dell’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta. Tuttavia, le stazioni appaltanti saranno tenute a verificare, nella prima seduta di gara, l’inserimento del Passoe nella busta contenente la documentazione amministrativa e, laddove ne riscontrino la carenza, dovranno richiedere all’operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà all’esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all’Autorità ai fini dell’applicazione delle sanzioni ex articolo 6, comma 11, del Codice civile, essendo il Passoe l’unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle verifiche prescritte.Si osserva peraltro che, in occasione dell'espletamento dei procedimenti di evidenza pubblica, la Sa è tenuta ad applicare in modo incondizionato le clausole inserite nella lex specialis (bando o lettera d’invito), poiché il formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure di gara risponde, per un verso, a esigenze pratiche di certezza e celerità e, per un altro, alla necessità di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti.Poiché la norma prescrive che la dimostrazione dei requisiti di partecipazione deve avvenire "esclusivamente" tramite Passoe, si ritiene - a proposito del quesito inviato dal lettore - che l’offerta dell’impresa aggiudicataria non si sarebbe dovuta ammettere. Infatti, pure essendo intervenuta la consegna della documentazione cartacea entro il termine dei 10 giorni di cui all’articolo 38, comma 2-bis, del Codice, non sembra che la circostanza possa sanare la violazione del principio di par condicio tra i concorrenti.Quanto al ricorso giurisdizionale, dovrà essere studiata la strategia processuale con un legale di fiducia, valutando anche se non siano scaduti i termini per proporre il ricorso stesso.

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