L'esperto rispondeResponsabilità

NIENTE ITER DI PUBBLICITÀ SE SI UTILIZZA IL «MEPA»

La domanda

Dovendo una stazione appaltante avviare il procedimento relativo alla stipula di un accordo quadro sotto soglia tramite "Mepa", per un servizio di lisciviatura di tende e altri effetti di caserma per il quadriennio 2015/2019, senza che ricorrano i presupposti per il ricorso alla procedura in economia, occorre sottostare agli obblighi di pubblicità previsti dall’articolo 124 del Codice dei contratti pubblici per i contratti sotto soglia comunitaria, oppure, operandosi in ambito Mepa, e quindi essendo già stato fatto un bando di abilitazione a monte dei fornitori, tale obbligo può ritenersi escluso?

La risposta è positiva, nel senso che non è necessario, né d’altra parte possibile, porre in essere le procedure di pubblicità previste dall’articolo 328 del Dpr 207/2010 (regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici), trattandosi di utilizzare, nella fattispecie, il Mepa (mercato elettronico della pubblica amministrazione), sempreché nel catalogo delle prestazioni di servizi messo a disposizione dalla Consip (Concessionaria servizi informativi pubblici) sussista il servizio di interesse della stazione appaltante (Sa) in epigrafe, e che, ovviamente, siano iscritti fornitori autorizzati. Viceversa, se nel catalogo non fosse contemplata la prestazione in questione, e si intendesse procedere alla fornitura del servizio tramite il mercato elettronico, la Sa sarebbe tenuta a procedere nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, assicurando parità di trattamento, e non discriminazione. In questa prospettiva, si dovranno abilitare al mercato elettronico i fornitori del servizio di cui si tratta, mediante un apposito bando aperto per tutta la durata del mercato elettronico, a qualunque operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione.In tale evenienza, quindi, il bando di abilitazione dev'essere pubblicato in conformità alla disciplina applicabile per le procedure sotto soglia (207.000 euro) ex articolo 124 del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 163 del 12 aprile 2006).Nell’ottica dei principi di trasparenza e non discriminazione, la Sa deve indicare l'indirizzo del sito informatico sul quale è possibile consultare la documentazione della procedura, direttamente e senza oneri.Il bando di abilitazione al mercato elettronico deve contenere, pertanto:a) l’indicazione del livello del servizio richiesto ai fornitori abilitati, nonché le modalità e i requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per le domande di abilitazione e i principi di valutazione delle stesse;b) l'indicazione delle eventuali procedure automatiche per la loro valutazione;c) la durata dell'abilitazione dei fornitori a partecipare al mercato elettronico;d) l'indicazione del sito nel quale sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi telematici disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione, agli strumenti informatici e telematici messi a disposizione degli utenti per la pubblicazione dei cataloghi e l'invio delle offerte, alle informazioni sul funzionamento del mercato elettronico, alle fattispecie di sospensione ed esclusione del singolo fornitore, alle modalità e ai criteri per la dimostrazione, da parte degli offerenti, del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e della loro permanenza.Il sistema informatico di negoziazione del mercato elettronico provvede a predisporre automaticamente una graduatoria sulla base dei criteri scelti dalla stazione appaltante tra le opzioni proposte dal sistema stesso, ai fini dell’aggiudicazione del contratto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©