L'esperto rispondeResponsabilità

IL SUPERCONDOMINIO E LE SPESE DEI POZZI NERI

La domanda

In un supercondominio, composto da sei fabbricati, tra grandi e piccoli, a uso artigianale e commerciale, si è deciso - durante un'assemblea del 2011 - di suddividere la spesa dell'espurgo dei pozzi neri in base al numero dei bagni di ciascun condominio. Nel 2015 sono stata incaricata di redigere la tabella per l'espurgo del pozzi neri, ma, alla mia richiesta, inviata tramite Pec (posta elettronica certificata) ai vari amministratori, di specificare il numero dei bagni, non sono seguite risposte. Inoltre, non riesco a vedere le piante delle attività in questione, in quanto non ho alcun mandato da parte degli amministratori per poter accedere a tali atti, conservati al Catasto. Come posso fare per ottenere la comunicazione circa il numero di bagni da parte degli amministratori, vista la loro inerzia? Devo rivolgermi a un avvocato?

Anzitutto, non si ritiene corretta la suddivisione della spesa per lo spurgo dei pozzi neri secondo il criterio basato sul numero dei bagni in ciascuna unità immobiliare. Infatti, il principio corretto - in materia di condominio e, quindi, anche di supercondominio, per l’espresso rinvio che è fatto dalla nuova norma ex articolo 1117-bis del Codice civile - è quello della suddivisione delle spese per millesimi di proprietà, ex articolo 1123 del Codice civile (non risultano, invece, sentenze relative a ripartizione spese per spurgo pozzi neri in base al numero dei bagni).Vi è peraltro da considerare che, nel caso di specie, bisogna verificare se i pozzi neri sono al servizio di tutti i fabbricati che compongono il supercondominio o se ciascuno serve rispettivamente uno o più edifici. In questo secondo caso la spesa per l’espurgo di ciascun pozzo nero andrebbe suddivisa fra i condòmini dell’edificio che il pozzo nero serve, ripartita secondo i millesimi di proprietà, ex articolo 1123, 3° comma, del Codice civile.

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