IL SUPERCONDOMINIO E LE SPESE DEI POZZI NERI
Anzitutto, non si ritiene corretta la suddivisione della spesa per lo spurgo dei pozzi neri secondo il criterio basato sul numero dei bagni in ciascuna unità immobiliare. Infatti, il principio corretto - in materia di condominio e, quindi, anche di supercondominio, per l’espresso rinvio che è fatto dalla nuova norma ex articolo 1117-bis del Codice civile - è quello della suddivisione delle spese per millesimi di proprietà, ex articolo 1123 del Codice civile (non risultano, invece, sentenze relative a ripartizione spese per spurgo pozzi neri in base al numero dei bagni).Vi è peraltro da considerare che, nel caso di specie, bisogna verificare se i pozzi neri sono al servizio di tutti i fabbricati che compongono il supercondominio o se ciascuno serve rispettivamente uno o più edifici. In questo secondo caso la spesa per l’espurgo di ciascun pozzo nero andrebbe suddivisa fra i condòmini dell’edificio che il pozzo nero serve, ripartita secondo i millesimi di proprietà, ex articolo 1123, 3° comma, del Codice civile.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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