IL LASTRICO NON È INSERITO: TABELLE DA RIVEDERE
L’articolo 1118 del Codice civile stabilisce che il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni è, salvo che il titolo non disponga diversamente, proporzionale al valore dell’unità immobiliare, che gli appartiene, rispetto al valore dell’edificio. Da ciò la stessa norma, coordinata con l’articolo 1123 del Codice civile, fa derivare che anche la partecipazione alle spese condominiali da parte del condomino è obbligatoria e proporzionale al valore della sua proprietà esclusiva. Questo valore, ai sensi dell’articolo 68 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, è espresso attraverso le tabelle millesimali.L’obbigo di corrispondere gli oneri condominiali, comunque, sussiste anche in assenza di tabelle millesimali, e pure nel caso, illustrato nel quesito, che l’unità immobiliare non vi sia stata inserita. In questa circostanza, se non interviene un accordo, si potrà ricorrere alla revisione ex articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, per errore nella formazione delle tabelle.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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