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I PALETTI ALL'USUCAPIONE DI UN TERRENO AGRICOLO

La domanda

Mia madre, deceduta nel 1980, lasciando come erede solo me, figlio residente all'estero, ha posseduto e coltivato, coadiuvata da una sorella, per un periodo ultraventennale, pacificamente, pubblicamente e ininterrottamente, un terreno sul quale si trovano poche piante di ulivo. Il tutto era stato abbandonato dagli zii sin dagli anni 50, perchè questi ultimi erano stabilmente residenti all'estero, dove sono anche deceduti da alcuni decenni. Io, quale unico erede di mia madre previa denuncia di successione e relativa voltura catastale, sono venuto periodicamente in Italia e ho accertato sempre la natura incolta del terreno, caratteristica che permane tuttora.Desidererei sapere se un estraneo, senza permesso alcuno e in mia assenza, avendo potato qualche volta le piante di ulivo senza mai coltivare il terreno, sul quale ha solo il diritto di passaggio per accedere e condurre le capre al pascolo in un terreno a valle di sua proprietà, può invocare l'usucapione.

L’usucapione, istituto giuridico che consente l’acquisto della proprietà a titolo originario per beni mobili ed immobili, nell’ambito del diritto agrario ha la propria regolamentazione nell’articolo 1159-bis del Codice civile, il quale stabilisce che, qualora oggetto dell’usucapione sia un fondo rustico, l’acquisto della proprietà si compie in 15 anni, in luogo dei 20 anni previsti per gli altri beni immobili.Il perfezionamento della procedura non può comunque prescindere dalla sussistenza dei requisiti fissati dalla legge: l’esercizio pacifico, continuato e ininterrotto del possesso sul bene per almeno 15 anni e la condotta del possessore con animus possidendi, ovvero la volontà di comportarsi e farsi considerare come proprietario o usufruttuario del bene.Nel caso in oggetto, stante la reiterata assenza del proprietario e l’apparente costante utilizzo del bene da parte del titolare della servitù di passaggio, che risulta non essersi limitato a passare per il terreno ma aver proceduto alla potatura delle piante, quest’ultimo parrebbe legittimato a esercitare l’azione per l’accertamento dell’usucapione, a patto che riesca a dimostrare la sussistenza dei requisiti descritti.

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