I PALETTI ALL'USUCAPIONE DI UN TERRENO AGRICOLO
L’usucapione, istituto giuridico che consente l’acquisto della proprietà a titolo originario per beni mobili ed immobili, nell’ambito del diritto agrario ha la propria regolamentazione nell’articolo 1159-bis del Codice civile, il quale stabilisce che, qualora oggetto dell’usucapione sia un fondo rustico, l’acquisto della proprietà si compie in 15 anni, in luogo dei 20 anni previsti per gli altri beni immobili.Il perfezionamento della procedura non può comunque prescindere dalla sussistenza dei requisiti fissati dalla legge: l’esercizio pacifico, continuato e ininterrotto del possesso sul bene per almeno 15 anni e la condotta del possessore con animus possidendi, ovvero la volontà di comportarsi e farsi considerare come proprietario o usufruttuario del bene.Nel caso in oggetto, stante la reiterata assenza del proprietario e l’apparente costante utilizzo del bene da parte del titolare della servitù di passaggio, che risulta non essersi limitato a passare per il terreno ma aver proceduto alla potatura delle piante, quest’ultimo parrebbe legittimato a esercitare l’azione per l’accertamento dell’usucapione, a patto che riesca a dimostrare la sussistenza dei requisiti descritti.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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