I CAMERIERI CON IL VOUCHER: SÌ ALLE NORME DI SICUREZZA
L’articolo 3, comma 8, del Dlgs 81/2008, modificato dall’articolo 20 del Dlgs 151/2015, dispone che, «nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista». È quindi opportuno, prima di adibire al lavoro il prestatore occasionale, adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente. Se l’attività svolta non rientra nelle casistiche espressamente previste dal Dlgs 81/2008 come soggette a sorveglianza sanitaria (per esempio, movimentazione di carichi pesanti e lavoro al videoterminale), non è necessaria la visita medica.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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