L'esperto rispondeResponsabilità

I BENI DETENUTI IN COMODATO NON VANNO NELL'ATTIVO

La domanda

Tra una società a responsabilità limitata semplificata(Srls) e una persona fisica viene redatto un contratto di comodato d'uso gratuito, inerente a beni mobili (nello specifico attrezzature per la ristorazione, come cucina, tavoli, sedie, e attrezzi vari) che la persona fisica (comodante) concede alla società (comodataria) per un periodo indeterminato. Tali beni devono essere inseriti nella contabilità della società comodataria e, precisamente, nei conti d’ordine, con il valore attribuito nel contratto e non nello stato patrimoniale, senza effettuare ammortamenti. Inoltre, il valore di tali beni dev'essere considerato ai fini degli studi di settore?

I beni detenuti in comodato non possono, né devono, essere iscritti nell’attivo patrimoniale, non essendo in proprietà, e, quindi, non sono ammortizzabili. Pertanto, è corretta la conclusione del lettore, che li ritiene iscrivibili nei conti d’ordine quali beni di terzi presso di noi.In particolare, secondo il nuovo principio contabile Oic 22, vanno indicati i beni di terzi che, a diverso titolo (deposito, lavorazione, custodia), si trovano presso l’impresa, la quale assume l’obbligo della custodia. La loro indicazione evidenzia il rischio che l’impresa si è addossata per effetto della custodia e gli eventuali oneri che potrebbero derivarne. I beni di terzi vanno iscritti nei conti d’ordine nel momento in cui la società ne assume la custodia, con relativa responsabilità. La rilevazione iniziale dei beni di terzi presso la società è effettuata al valore desunto dalla documentazione esistente in caso di beni mobili diversi da titoli.Per quanto attiene agli studi di settore, anche i beni detenuti in comodato vanno inseriti nel rigo F29, campo 1, indicando il valore normale al momento dell’immissione nell’attività dei beni acquisiti in comodato.

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