L'esperto rispondeResponsabilità

CHIUSURA DEFINITIVA SUI CONTRATTI A PROGETTO

La domanda

In riferimento a quanto disposto dal Dlgs 81 del 15 giugno 2015, considerate l'incertezza normativa e le diverse interpretazioni, spesso contraddittorie, si chiede un parere circa la possibilità, per il settore "call center-out bound", in ragione della sua peculiarità, di stipulare nuovi contratti di collaborazione a progetto.

In primo luogo, va detto che il Codice dei contratti (Dlgs 81/2015) ha previsto l’abrogazione della disciplina del lavoro a progetto: di fatto, questa disposizione ha comportato che, dal 25 giugno 2015, non possano essere stipulati nuovi contratti con questa declinazione.Entrando nel dettaglio, con riferimento ai contratti di collaborazione stipulati nel comparto dei call center, non si applicherà la “presunzione” di subordinazione, che entrerà in vigore per gli altri settori a partire dal 1° gennaio del 2016: ciò è possibile perché – tra le esimenti indicate dalla legge circa questa presunzione – figurano i settori (quale quello dei call center) nei quali il trattamento economico e normativo del collaboratore è disciplinato da un accordo collettivo.Resta il dubbio (che la norma non chiarisce) se l’intesa collettiva al 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del Dlgs 81/2015) possa essere tuttora valida: tuttavia, in mancanza di una preclusione espressa, l’esenzione sembra applicabile anche alla casistica descritta, sebbene tali discipline facciano riferimento a un istituto (quello del contratto a progetto) abrogato da parte del Codice dei contratti. Peraltro, va sottolineato che l’abrogazione ha portata generale, nel senso che non ci sono settori per i quali il contratto a progetto possa continuare a essere utilizzato: questo non significa che non possano essere instaurate altre forme di collaborazione, nel rispetto delle condizioni che le legittimano.Infine, nell’attesa che le parti sociali provvedano ad adeguare la disciplina contrattuale al nuovo dettato normativo, si potrebbe utilizzare lo strumento della certificazione dei contratti, volto a “validare” l’assenza degli indici che farebbero scattare, in capo al rapporto di lavoro in oggetto, le tutele tipiche del lavoro subordinato.

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