L'esperto rispondeResponsabilità

PER I SINDACI NOMINE SENZA LIMITI DI RINNOVI

La domanda

L'assemblea dei soci di una Srl, dopo tre mandati consecutivi con gli stessi sindaci, ha nuovamente confermato la nomina dei sindaci uscenti. Si chiede se esistono preclusioni legislative, che impongano il rinnovo con nuovi nominativi, oppure se i sindaci devono solo fare riferimento alle norme deontologiche.

La questione sottoposta dal lettore si pone solo in termini di “opportunità”, non di obbligo o divieto. Il Codice civile non prevede, infatti, limiti al numero dei mandati per i componenti il collegio sindacale, per cui, dal punto di vista normativo, non esistono preclusioni al fatto che il collegio sindacale sia eletto anche per un numero superiore ai tre mandati.Le norme di comportamento del collegio sindacale per le società non quotate (in consultazione dal 5 marzo 2015, e approvate in via definitiva dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili lo scorso 30 giugno), invece, pongono la questione del limite dei mandati in relazione al tema più ampio – e per certi versi più rilevante – dell’indipendenza del sindaco. La norma 1.4, al riguardo, richiama i sindaci al dovere di svolgere l’incarico con obiettività, integrità e assenza di interessi – diretti o indiretti – tali da compromettere l’indipendenza, e lo fa con riferimento al Codice deontologico della professione di dottore commercialista (Ifac). L’indipendenza del sindaco, in particolare, secondo la norma 1.4, può essere messa in discussione da una variegata tipologia di “rischi”, tra cui spicca il rischio di “eccesso di familiarità”. Secondo la norma citata, il rischio in questione si configura, seppure in via potenziale, qualora il soggetto che si appresta ad assumere l’incarico sia stato sindaco della specifica società per più di nove negli ultimi dodici anni.

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