L'esperto rispondeResponsabilità

OPERE INTERNE E SICUREZZA: RESPONSABILE È IL SINGOLO

La domanda

Secondo l'articolo 1122 del Codice civile, i condòmini, anche se eseguono opere all'interno della propria unità immomobiliare, devono comunicarlo preventivamente all'amministratore. Si chiede se è legittimo il comportamento di un condomino che, pur avendo in assemblea comunicato l'intenzione di eseguire un lavoro di sostituzione della tubatura del gas dal contatore posto nell'entrata condominiale, fino alla sua unità immobiliare, ed essendo stato autorizzato a farlo, vi ha dato corso senza che l'artigiano seguisse la normativa antinfortunistica e si servisse di un dispositivo fisso di sicurezza (nella fattispecie si è servito di una impalcatura mobile issata nell'androne condominiale, sopra la quale ha posto una lunga scala che, essendo a ridosso del muro, gli permetteva di raggiungere il secondo piano).In caso di caduta dalla scala, sarebbero responsabili anche gli altri condòmini o la responsabilità ricadrebbe solamente sull'amministratore?

Il lettore precisa che il «lavoro di sostituzione della tubatura del gas dal contatore posto nell’entrata condominiale» è stato eseguito nell’interesse di un condomino, e non del condominio. Pertanto, il proprietario dell’appartamento (in favore del quale sono stati eseguiti i lavori di sostituzione della tubatura del gas) - e non l’amministratore di condominio o gli altri condòmini - rimane il soggetto obbligato, in via originaria e principale, alla osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro.Al riguardo, una sentenza della Corte di cassazione penale, la 42465/2010, ha statuito che, «in tema di sicurezza sul lavoro, riveste una posizione di garanzia il proprietario (committente) che affida lavori edili in economia a lavoratore autonomo di non verificata professionalità e in assenza di qualsiasi apprestamento di presidi anticaduta a fronte di lavorazioni in quota superiore ai metri due. Infatti, in caso di prestazione autonoma il lavoratore autonomo non è l’unico responsabile della sua sicurezza, con la conseguenza che, in caso di decesso in seguito ad infortunio, risponde di omicidio colposo il committente di lavori da svolgersi nella sua abitazione che consente al lavoratore di svolgere detti lavori in assenza di qualsiasi cautela atta a scongiurare rischi».Sicché, nell’ipotesi in cui un operaio si faccia male, il responsabile è colui che dirige i lavori o, comunque, colui che abbia interferito con la loro stessa esecuzione, limitando l’autonomia del lavoratore. Resta, pertanto, inteso che il committente dev'essere considerato corresponsabile, con l’appaltatore e il direttore dei lavori (qualora siano stati nominati), se c’è una relazione tra la sua azione od omissione e l’evento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©