L'esperto rispondeResponsabilità

NIENTE AFFISSIONI SUGLI ALBERI «MONUMENTALI»

La domanda

Sussistono normative in materia ambientale che vietano espressamente l'affissione, con chiodi, di cartelli di proprietà privata o simili, sopra alberi, arbusti o piante vegetali, con relativa previsione di sanzione amministrativa in caso di violazione?

In caso di alberi monumentali, la legge 14 gennaio 2013, n. 10, oltre a dettare regole per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, va anche a potenziare il preesistente quadro normativo sulla tutela di questi alberi, patrimonio paesaggistico e ambientale di grande pregio nazionale. Al fine di dare omogeneità alla differenziata legislazione regionale, la legge statale fornisce una definizione giuridica di albero monumentale univoca, che dovrà essere recepita da ogni Regione. Onde garantire la massima tutela agli esemplari monumentali, la legge stabilisce inoltre che chi ne provoca il danneggiamento o addirittura provvede all'abbattimento, salvo il fatto che quest'atto costituisca reato, andrà incontro a sanzioni amministrative comprese tra i 5.000 e i 100.000 euro.Non comporteranno l'applicazione di sanzioni gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato. Con la legge 10/2013 viene quindi stabilito l'obbligo, per ogni Comune, di censire i propri alberi monumentali. I risultati alimenteranno l'elenco degli alberi monumentali d'Italia, alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato.Per altre tipologie di alberi, i divieti espressi e le relative sanzioni sono contenuti nei regolamenti comunali del verde urbano pubblico e privato, oppure di pèolizia urbana, oppure, ancora, in quelli per la disciplina della pubblicità e delle affissioni.In caso di propaganda elettorale, questa può avvenire a mezzo affissione di manifesti, stampati, giornali murali e altro materiale elettorale, solo negli appositi spazi a ciò destinati dai Comuni, secondo i commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e non è prevista la possibilità di affissione sugli alberi.Inoltre, le Regioni si dotano anche di prescrizioni di massima di polizia forestale, dove è possibile reperire norme precise per la tutela dei boschi.

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