LA LEGGE NON PREVEDE PRELIMINARI DI DONAZIONE
Da quanto riferito dalla lettrice, la morte del marito è sopravvenuta in costanza di separazione, sciogliendo così il matrimonio (articolo 149 del Codice civile) prima del divorzio. In mancanza di testamento, la moglie (anche se separata senza addebito, in virtù dell’articolo 548 del Codice civile) e la figlia (se unica) sono chiamate all'eredità del defunto al 50 per cento; pertanto, l’immobile citato cadrebbe in successione per la quota di metà, mentre l’altra metà resterebbe alla lettrice, che avrebbe il diritto di abitazione sull'immobile, se è ivi residente, e/o diritto all'usufrutto sulla quota della figlia, fino alla maggiore età di quest'ultima, secondo l'articolo 324 del Codice civile.Il contenuto dell’accordo contenuto nell'omologa andrebbe approfondito nel dettaglio; se - come appare da quanto riferito – contenesse una obbligazione futura di entrambi a donare la propria quota, potrebbe non essere valido, quanto meno in favore della figlia, estranea al processo, e non essendo previsto dall'ordinamento un preliminare di donazione. Inoltre le donazioni a favore dei minori necessitano di autorizzazione del giudice tutelare, così come l’accettazione delle eredità cui essi sono chiamati.Nel caso descritto, appare anche in astratto un conflitto di interessi tra la madre, che in base agli accordi avrebbe ceduto la sua quota di immobile rimanendo priva di diritti sullo stesso, e la figlia.In seguito a tutte queste considerazioni si consiglia di rivolgersi al giudice tutelare, che potrebbe nominare un curatore speciale alla minore per la sprcifica questione.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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