L'esperto rispondeResponsabilità

IL «FONDO» SI COSTITUISCE PRIMA DELL'AVVIO DEI LAVORI

La domanda

Sono proprietario di un appartamento facente parte di un complesso formato da tre palazzine, sulle cui facciate dovranno essere eseguite opere di manutenzione straordinaria, per un importo di circa 100mila euro. Gli appartamenti sono di proprietà in parte di un ente pubblico e in parte di privati. Cosa succederà se uno dei condòmini non volesse, o potesse, partecipare alla costituzione del fondo di accantonamento necessario per dare inizio ai lavori? E, nella ipotesi che si riuscisse a costituire tale fondo, dando inizio ai lavori, che cosa accadrebbe se uno dei condòmini non versasse la somma prevista dallo stato d'avanzamento dei lavori? Non sarebbe comunque opportuno che, prima di iniziare tali lavori di manutenzione straordinaria, tutti i condòmini, sia privati che pubblici, si mettessero in regola con il pagamento delle proprie quote condominiali pregresse?

A norma dell’articolo 1135, numero 4, del Codice civile, il fondo speciale per le opere straordinarie dev'essere costituito prima e non dopo l’avvio dei lavori, pena la invalidità della delibera sui lavori. Laddove questi ultimi vengano avviati confidando nei futuri incassi delle rate condominiali – a parte la questione della legittimità di una siffatta delibera – l’amministratore è tenuto da subito ad avvalersi della disposizione relativa all’articolo 1129, nono comma, del Codice civile (ricorso ingiuntivo per la riscossione delle somme dovute dai condòmini), senza aspettare il decorso dei sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

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