I VOUCHER IN AGRICOLTURA E IL TETTO DEI 7MILA EURO
L’articolo 48, comma 3, lettera b, del Dlgs 81/2015 fa riferimento ai soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del Dpr 633/1972. Si tratta dei produttori agricoli che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7mila euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli, che sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali. L’attività di agriturismo è comunque considerata agricola, a norma dell’articolo 2135 del Codice civile, se accessoria all’attività principale. Si ritiene, dunque, che il limite dei 7mila euro sia riferito all’attività nel suo complesso.