L'esperto rispondeResponsabilità

CASA, LE SPESE PER GLI EX SE NON C'È ASSEGNAZIONE

La domanda

Nel caso di separazione legale con accordi di detenzione della casa di abitazione, per alcuni anni, da parte del coniuge non proprietario (detenzione e non assegnazione, in assenza di prole), a chi competono le spese condominiali ordinarie e straordinarie?

Se si esclude il ricorso all'istituto dell'assegnazione della casa familiare in funzione dei figli, altri accordi sull'uso della casa stessa, dopo la separazione, da parte del coniuge non proprietario, o di uno dei comproprietari, dovrebbero specificare il titolo sulla base delle norme generali. È, dunque, opportuno che tali accordi si occupino anche della ripartizione delle spese o comunque facciano riferimento al contratto sottostante.In mancanza di tali precisazioni, si potranno considerare i princìpi delineati dalla giurisprudenza in merito all'assegnazione della casa (prima che essa venisse limitata alla esistenza di figli da tutelare, e che sostanzialmente sono analoghi alle norme su locazione e comodato): le spese condominiali ordinarie, comprese quelle di manutenzione delle cose comuni, correlate all'uso esclusivo - in mancanza di un provvedimento contrario - sono a carico del coniuge che occupa l’immobile, mentre il proprietario è tenuto a sostenere le spese straordinarie, necessarie e/o deliberate dal condominio.

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