L'esperto rispondeResponsabilità

ACCESSO ALLA STRADA PER LAVORI DI RIPARAZIONE

La domanda

In un supercondominio di sei palazzine c'è una strada (privata) che collega le stesse con la strada pubblica. Un condomino, dovendo fare una ristrutturazione importante nel suo appartamento, ha comunicato all'amministratore che avrebbe occupato (con il cantiere, per il tempo necessario per i lavori) parte della strada condominiale (di fronte alla palazzina dove abita), senza impedire il normale transito veicolare. Per occupare parte della strada condominiale non occorreva l'autorizzazione dell'assemblea del supercondominio? E se la risposta fosse positiva, si poteva stabilire una eventuale indennità per tale occupazione?

L’articolo 1102 del Codice civile consente a ciascun condomino di utilizzare il bene comune, con il limite di non impedire ad altri di farne pari uso e di non mutarne la destinazione. A ciò si aggiunga che l’articolo 843 del Codice civile, in materia di rapporti di vicinato nella disciplina della proprietà fondiaria, stabilisce che il proprietario deve permettere al vicino di accedere al suo fondo per eseguire un’opera di riparazione sulla proprietà del vicino o comune. La norma è applicabile anche in materia condominiale o di supercondominio (si veda, ad esempio, Cassazione civile, sezione II, 16 gennaio 2006, n. 685). L’accesso (da parte, nel nostro caso, del singolo condomino), richiesto dalla legge al fine di giustificare la limitazione del diritto del titolare del fondo (in questo caso, sulla strada del supercondominio), dev'essere consentito osservando un equo contemperamento degli opposti interessi. Tant’è vero che, se ciò provoca danno, la norma prevede una indennità.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©