LA CANNA FUMARIA SECONDO IL REGOLAMENTO
La liceità della canna fumaria realizzata da un condomino deve essere valutata dal giudice alla stregua della disposizione di cui all’articolo 1102 del Codice civile, per la quale ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso. In materia – secondo Cassazione, 3 marzo 2014, n. 4936 – non rileva comunque la disciplina dettata dall’articolo 907, in tema di distanze delle costruzioni dalle vedute, atteso che la canna fumaria non è costruzione, ma semplice accessorio di un impianto.E, dunque - tenendo conto del regolamento edilizio che può richiedere un titolo, in quanto l'opera riguarda l'esterno dell'edificio e salvo diverse disposizioni del regolamento condominiale - il lettore non ha necessità di alcuna preventiva autorizzazione degli altri condomini, né di una previa delibera condominiale.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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