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IL CALCOLO DEL CALORE CON LA NUOVA NORMA UNI

La domanda

In merito alle modifiche apportate alla norma Uni 10200, leggo che coloro che hanno già fatto i calcoli ai sensi della norma Uni 10200 del 2013 dovranno dare incarico ad un professionista di verificare la loro rispondenza alla nuova Uni 10200/2015.Nel nostro condominio, i ripartitori, perchè di questo mi pare si parli nei due punti modificati nella nuova Uni 10200, sono stati installati nel 2013; sono dotati di display per il controllo dei consumi e quindi dovrebbero essere regolari in quanto definibili come ripartitori programmati. È necessario assumere un professionista per le verifiche indicate? E perchè si dovrebbe poi convocare un'assemblea?Quanto ha a che fare tutto ciò con la contabilizzazione delle spese in base ai consumi effettivi previsti dalla legge 102/2014, il cui articolo 9 è rimasto invariato anche nello schema predisposto dalla conferenza delle Regioni?

Nel mese di giugno 2015 è stato pubblicato un aggiornamento della norma Uni 10200 relativa agli Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria. La norma è stata aggiornata perché la sua precedente versione (Uni 10200/2013) richiedeva un intervento per ovviare ad eventuali problemi interpretativi relativi all’applicazione della norma Uni En 834, intitolata «Ripartitori dei costi di riscaldamento per la determinazione del consumo dei radiatori - Apparecchiature ad alimentazione elettrica».Pertanto, la norma tecnica Uni 10200 è stata aggiornata in modo da non entrare in contrasto con la norma europea riguardante i ripartitori. Le modifiche apportate sono le seguenti: 1)al punto 5.1.3, terzo capoverso, è stata eliminata la prima frase che recitava «i dispositivi utilizzati in caso di contabilizzazione indiretta, nella fattispecie i ripartitori, devono essere programmati in funzione delle caratteristiche e della potenza termica dei corpi scaldanti su cui vengono installati». Ciò si è reso necessario, al fine di chiarire che tutte le tipologie di ripartitori possono essere utilizzati, sia quelli programmabili, che quelli non programmabili; 2)all’appendice D, punto D.1, è stata cancellata la seguente frase: «La programmazione dei ripartitori, ai fini del progetto dell’impianto di contabilizzazione indiretta», in modo da consentire la scelta della metodologia per determinare la potenza termica dei corpi scaldanti in base a ciò che era stato definito dalla Uni En 834.La versione attuale rinvia, dunque, alla norma Uni En 834, che lascia la scelta se programmare o meno i ripartitori. In questo secondo caso, l'utente non sarà quindi in grado di visualizzare sul display gli “scatti” riferiti al proprio consumo. Coloro che già hanno fatto effettuare i calcoli ai sensi della Uni 10200/2013 dovranno dare incarico a un professionista perché verifichi la corrispondenza alla nuova 10200/2015. Al riguardo, l’assemblea dovrà essere indetta sia al fine di conferire l’incarico al professionista, sia al fine di informare i condomini in merito alle novità tecniche introdotte dalla Uni 10200/2015.Inoltre, si ricordi che l’articolo 9, comma 5, lettera d), Dlgs. n. 102/2014, stabilisce che «... l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica Uni 10200 e successivi aggiornamenti...». Sicché, in tema di contabilizzazione occorre far riferimento alla norma tecnica Uni 10200 e ai “successivi aggiornamenti”.

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