L'esperto rispondeResponsabilità

COMUNICAZIONE NON DOVUTA ALL'ANAGRAFE RAPPORTI

La domanda

In relazione all'obbligo di comunicazione all’anagrafe dei rapporti (per una holding di famiglia), ai fini del calcolo della prevalenza dei ricavi di natura finanziaria, i canoni, relativi a un immobile strumentale concesso in locazione a una partecipata, debbono essere considerati quali “proventi finanziari”, in quanto riconducibili a un elemento finanziario dell’attivo patrimoniale?Avendo provveduto prudenzialmente a effettuare la comunicazione mensile, ove la stessa non fosse stata dovuta, è possibile regolarizzare in corso d’anno la posizione, comunicando la cessazione delle condizioni che obbligano all’adempimento in parola, senza incorrere in sanzioni?

I proventi costituiti dai canoni di locazione, ancorché l’immobile sia stato concesso in locazione a una società partecipata (dalla holding di famiglia), non hanno natura finanziaria. Pertanto, la comunicazione all’anagrafe dei rapporti non doveva essere effettuata.Nel sito internet dell’agenzia delle Entrate sono riportate le specifiche tecniche per effettuare la “comunicazione integrativa” all’archivio rapporti finanziari. Tale comunicazione può, ove necessario, essere effettuata annualmente. In particolare, le indicazioni fornite dall'agenzia delle Entrate specificano che, a partire dal mese di ottobre del 2014, è disponibile una versione aggiornata del tracciato per la comunicazione annuale dei saldi e dei movimenti dei rapporti finanziari. Con la corrispondente versione 1.0.4 del software Sid – Gestione flussi saldi, è consentita agli operatori finanziari la cancellazione di singoli rapporti finanziari comunicati erroneamente.La regolarizzazione in corso d’anno non dovrebbe dare luogo all’irrogazione di alcuna sanzione, in quanto la rettifica rende possibili, e non ostacola, eventuali controlli. Si tratta, in sostanza, di una violazione meramente formale.

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