L'esperto rispondeResponsabilità

SOTTOTETTO AGIBILE ANCHE PER GLI INQUILINI

La domanda

In un condominio in località turistica, gli appartamenti all'ultimo piano sono formati dalla parte sottostante abitabile, e dal sovrastante sottotetto di proprietà collegato con scala interna e suddiviso in locali di servizio. Tale sottotetto è dichiarato a rogito agibile, ma non abitabile. Uno dei condomini affitta l'appartamento per brevi periodi, fino ad un massimo di 8 persone, usando il sottotetto come camere. Si chiede se esiste una differenza fra l'uso che ne fanno i proprietari e l'uso ai fini di locazione. Si chiede anche se occorre informare l'amministratore.

A norma dell’articolo 24, comma uno, del Testo unico edilizia (Dpr 380/2001), il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa di settore.Nel caso del lettore, il termine “agibilità” è sinonimo di abitabilità, con ogni conseguenza anche in ordine alla facoltà di affittare gli immobili dichiarati agibili dal Comune. A norma dell’articolo 1122, il condomino nella sua proprietà può eseguire opere o dare corso ad usi che non rechino danno alle parti comuni, ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza e al decoro architettonico dell’edificio, ma deve darne preventiva notizia all’amministratore.I diritti degli affittuari sono identici a quelli dei proprietari, posto che gli affittuari subentrano a tutti gli effetti – per il periodo della locazione – nei diritti ed obblighi dei proprietari.

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