L'esperto rispondeResponsabilità

IMPUGNAZIONE TEMPESTIVA CONTRO IL RIPARTO ERRATO

La domanda

Mi sono accorto che da due anni imputano le spese del giardino/cortile comune (potature, luce, irrigazione, cancelli) anche a me, che sono proprietario di un solo garage interrato, con accesso da una rampa separata, che non ha la proprietà di detta parte comune, come risulta chiaramente da rogito e catasto, cui neppure posso accedere, non avendo le chiavi.Posso impugnare i due vecchi bilanci, e il bilancio preventivo in corso, ottenendo il rimborso dell'indebito e delle spese legali di causa, date l'evidente lesione del mio diritto di proprietà (pago per un'area che non è mia) e la totale indifferenza dell'amministratore, secondo cui va tutto bene così, visto che il giardino/cortile è considerato parte comune nel regolamento?

La deliberazione di approvazione del bilancio, come ogni altra deliberazione, può essere impugnata entro sessanta giorni, che decorrono dalla data della riunione per gli astenuti e i dissenzienti e da quella della comunicazione per gli assenti. Decorso il termine per l'impugnazione, la deliberazione diviene irretrattabile. La giurisprudenza sembra riconoscere la possibilità di esperire l'azione di arricchimento ingiustificato nel caso in cui una spesa sia stata ripartita sulla base di una erronea tabella millesimale, anche per assicurare una tutela a chi è svantaggiato da ripartizioni effettuate sulla base di tabelle erronee nelle more del passaggio in giudicato della sentenza di revisione delle stesse (Cassazione, sezione terza, 10 marzo 2011, n. 5690). Pur condividendo detto indirizzo giurisprudenziale, a parere di chi scrive sarebbe davvero eccessivo estendere l'esperibilità dell'azione di arricchimento anche a spese ripartite sulla base di deliberazioni divenute irretrattabili prima ancora dell'inizio di un giudizio di revisione delle tabelle. In questo modo si finirebbe col cancellare lo stesso significato del consolidato indirizzo giurisprudenziale che ritiene annullabili - e non nulle - le deliberazioni che ripartiscano una spesa condominiale in modo errato (Cassazione, sezioni unite, 7 marzo 2005, n. 4806). Appare preferibile, allora, ritenere che nel caso in cui una spesa sia ingiustamente addebitata a un condomino, il rimedio sia rappresentato esclusivamente dalla tempestiva impugnazione della deliberazione e, se del caso, dall'impugnazione, possibile in ogni tempo, delle tabelle millesimali.

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