IL VOLO SOPPRESSO RIFUSO DALLA COMPAGNIA
Quanto riferito dalla società e-Dreams appare corretto. Alla luce di quanto riportato dal lettore, infatti, non è ravvisabile una responsabilità in capo ad e-Dreams per l’annullamento del volo. Spetterà quindi alla compagnia aerea provvedere all'integrale rimborso del viaggio ed eventualmente alla corresponsione dell’indennità prevista dall’articolo 5 del Regolamento Ce n. 261/2004 citato dal lettore. In effetti, la società e-Dreams, in quanto mero intermediario nell’acquisto del biglietto, potrebbe ritenersi responsabile solo nei casi in cui il mancato imbarco sia dipeso da un errore nella fase di prenotazione od emissione dei biglietti.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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