L'esperto rispondeResponsabilità

I PROPRIETARI RISPONDONO DELL'EDIFICIO PERICOLANTE

La domanda

In caso di pericolo di crollo o rovina di un edificio, a norma dell' articolo 677 del Codice penale, chi è ritenuto responsabile se vengono ritardati i lavori di eliminazione del pericolo e di ripristino da parte dell'amministratore (preciso che alcuni condomini hanno pagato la relativa quota straordinaria deliberata in assemblea)?

Ai sensi dell'articolo 1135 n. 4 del Codice civile, l'amministratore non può sottoscrivere il contratto avente ad oggetto l'appalto per la manutenzione straordinaria se tutti i condomini non hanno versato la propria quota. L'amministratore, dal canto suo, dovrà attivarsi per la riscossione coattiva dei contributi a mezzo di ricorso per decreto ingiuntivo.Premesso ciò, in tema di omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina negli edifici condominiali, nel caso di mancata formazione della volontà assembleare e di omesso stanziamento di fondi necessari per porre rimedio al degrado che dà luogo al pericolo, non può ipotizzarsi la responsabilità per il reato di cui all'articolo 677 del Codice penale, a carico dell'amministratore del condominio, per non aver attuato interventi che non erano in suo materiale potere, ricadendo, in siffatta situazione, su ogni singolo proprietario l'obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa, indipendentemente dall'attribuibilità al medesimo dell'origine della stessa. L'amministratore, al fine di andare esente da responsabilità, deve intervenire sugli effetti della rovina, interdicendo, ove ciò sia possibile, l'accesso o il transito delle persone (Cassazione penale, 10 febbraio 2009, n. 21401).

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