L'esperto rispondeResponsabilità

GLI OSPITI NON ENTRANO NEL REGISTRO ANAGRAFE

La domanda

L’amministratore del condominio, sebbene ripetutamente sollecitato, non pone in visione l’elenco aggiornato dell’anagrafe della popolazione condominiale, contenente le generalità dei proprietari, titolari di diritti reali e diritti personali di godimento, siano essi appartamenti che box, come da legge di riforma 220/2012 e dal modificato articolo 1130 n.6 del Codice civile, perché a suo dire sono indicati negli specchi riepilogativi degli oneri condominiali mensili. Si chiede se in detto elenco l’amministratore sia obbligato ad inserire anche tutte le generalità delle persone che vi coabitano a qualsiasi altro titolo.

Il novellato articolo 1130, 1° comma, n. 6), Codice civile prevede che l’amministratore di condominio dovrà «curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili».Da quanto emerge dalla norma sopra richiamata, nel registro anagrafe devono essere inserite, oltre alle generalità dei proprietari, anche le generalità dei titolari di diritti reali e personali di godimento sulle unità immobiliari. Nei diritti reali rientrano le seguenti fattispecie: usufrutto, uso o abitazione, servitù, superficie, enfiteusi, mentre nell’ambito dei diritti personali di godimento rientrano invece la locazione e il comodato.Con l’introduzione del registro dell’anagrafe condominiale si è venuto a costituire un microsistema di pubblicità notizia attraverso il quale il legislatore ha inteso precisare, ad esempio, che lo status di condomino si acquisisce soltanto nel momento in cui la copia autentica dell’atto di acquisto è portata a conoscenza dell’amministratore di condominio ed annotata nel predetto registro. I diritti e gli obblighi propri di ciascun condomino conseguono soltanto da quel momento. La tenuta e l’aggiornamento del registro consente all’amministratore di stabilire con certezza il soggetto da convocare in assemblea, oppure individuare quello obbligato al pagamento dei contributi condominiali.Pertanto, da quanto appena esposto, visto che il n. 6) del 1° comma dell’articolo 1130 del Codice civile si presenta con un contenuto chiaro e non di ambigua interpretazione, indicando i soggetti che devono essere inseriti nel predetto registro, è pacifico affermare che l’amministratore di condominio non è obbligato ad inserire nel registro di anagrafe «anche tutte le generalità delle persone che vi coabitano a qualsiasi titolo».

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