L'esperto rispondeResponsabilità

FUNZIONI PROMISCUE NEL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA

La domanda

Un'impresa di servizi di pulizia e giardinaggio intende adibire un dipendente, con il suo consenso, sia a mansioni di pulizia che di giardinaggio, a seconda delle necessità settimanali dell'azienda. Il Ccnl applicato è servizi di pulizia artigianato. È possibile adibire il dipendente a due mansioni così diverse? Quali adempimenti formali occorre porre in essere?

Lo svolgimento di mansioni promiscue è certamente possibile in applicazione di un principio di equivalenza, ove i rispettivi profili siano considerati tali dalle declaratorie contrattuali. In particolare, l’articolo 16 dell’Ipotesi di accordo 18 settembre 2004 per il Ccnl dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti Servizi di pulizie dispone che appartengono al 5° livello i lavoratori adibiti a operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di semplici conoscenze pratiche e che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorre un breve periodo di pratica. Tra i profili esemplificativi di omogeneità di mansioni, tra le altre, l’accordo individua: i lavoratori che eseguono semplici lavori ripetitivi per la pulizia e manutenzione dell'ambiente (ad esempio, addetti al lavaggio manuale di suppellettili, stoviglie e simili; addetti alla spazzatura, vuotatura cestini e portaceneri, eccetera); gli addetti a lavori di pulizia, anche con l'uso di lucidatrici e aspiratori, nonché ai lavori di pulizia dei vetri, anche con uso della scaletta a libretto di comune uso domestico che non superi un metro di altezza; nonché i lavoratori addetti alla rotazione e trasporto dei sacchi a perdere e/o cernita, addetti a lavori di facchinaggio, di manutenzione di giardini e di aree a verde.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©