CONDOMINIO IN TRIBUNALE: SPESE LEGALI PER MILLESIMI
Nelle controversie tra il condominio ed un condomino, qualora il condominio dovesse risultare soccombente, le spese gravanti sul condominio dovranno essere ripartite fra i condomini, in base ai millesimi di proprietà. Infatti, le spese relative all’attività del professionista sono da considerarsi spese comuni, affrontate dal condominio nell’interesse generale dei condomini e pertanto vanno ripartite secondo il criterio generale previsto dal primo comma dell’articolo 1123 del Codice civile.Pertanto, da quanto precisato, nel caso di specie è da ritenere corretto l’operato dell’amministratore. Sicché, qualora il lettore e gli altri due condomini continuassero a sottrarvi al pagamento pro quota, in base ai millesimi di proprietà, della somma da corrispondere in favore del condomino risultante vittorioso, l’amministratore (ai sensi e per gli effetti dell’articolo 63 delle disposizione di attuazione del Codice civile) per la “riscossione dei contributi potrà ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo”.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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