L'esperto rispondeResponsabilità

CONDOMINIO IN TRIBUNALE: SPESE LEGALI PER MILLESIMI

La domanda

Nel mio condominio siamo dodici proprietari. Dopo circa 9 anni, un giudice ha finalmente emesso la sentenza, condannando il condominio resistente (undici contro uno) a versare una somma di 2.000 euro al condomino che ha vinto la causa. L'amministratore, non appena ha ricevuto la sentenza, ha immediatamente redatto il piano di riparto della somma dovuta dal condominio (gli undici resistenti), esonerando, come stabilito, il condomino vincente. Vorrei sapere se è corretto che l'amministratore abbia ripartito la spesa dovuta, utilizzando la tabella A (spese generali). Era forse più corretto fare la suddivisione in parti uguali tra i condomini soccombenti? Alcuni condomini hanno versato quanto stabilito dall'amministratore. Io gli contesto questa ripartizione. Ho anche convinto due condomini a non versare la quota stabilita. L'amministratore minaccia di eseguire un decreto ingiuntivo nei nostri confronti. È corretto il suo operato?

Nelle controversie tra il condominio ed un condomino, qualora il condominio dovesse risultare soccombente, le spese gravanti sul condominio dovranno essere ripartite fra i condomini, in base ai millesimi di proprietà. Infatti, le spese relative all’attività del professionista sono da considerarsi spese comuni, affrontate dal condominio nell’interesse generale dei condomini e pertanto vanno ripartite secondo il criterio generale previsto dal primo comma dell’articolo 1123 del Codice civile.Pertanto, da quanto precisato, nel caso di specie è da ritenere corretto l’operato dell’amministratore. Sicché, qualora il lettore e gli altri due condomini continuassero a sottrarvi al pagamento pro quota, in base ai millesimi di proprietà, della somma da corrispondere in favore del condomino risultante vittorioso, l’amministratore (ai sensi e per gli effetti dell’articolo 63 delle disposizione di attuazione del Codice civile) per la “riscossione dei contributi potrà ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo”.

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