ACQUA: LA MOROSITÀ NON PESA SUI NUOVI INQUILINI
Purtroppo, accade di frequente che alcuni fornitore di luce, gas o servizi idrici, imputino ai nuovi utenti, che subentrano in precedenti contratti, di saldare le morosità lasciate dagli utenti che li hanno preceduti nello stesso immobile. Fermo restando che tale comportamento costituisce un illecito da parte dei gestori, l’oggetto del contendere riguarda il diverso significato che viene dato ai termini “subentro” e “voltura”. Il primo, infatti, costituisce l'attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente in seguito alla cessazione del contratto del cliente precedente, che ha richiesto anche la disattivazione del contatore, mentre la seconda viene intesa come il contemporaneo passaggio del contratto di fornitura da un cliente a un altro senza interruzione dell'erogazione della fornitura del servizio. Senza voler entrare nel merito della disquisizione attorno all’effettivo significato del termine “voltura”, nel caso del lettore pare evidente che si tratti di un subentro, cioè della stipula di un nuovo contratto, per cui il comportamento tenuto dall’Ente gestore del servizio idrico appare del tutto vessatorio ed illegittimo. Il lettore, oltre a poter adire le vie legali per ottenere la tutela dei propri diritti, potrà segnalare l’accaduto sia all’Autorità garante per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sia all’Autorità garante della concorrenza ed il mercato, attraverso gli appositi moduli di segnalazione disponibili sui rispettivi siti istituzionali.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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