L'esperto rispondeResponsabilità

TUTTI PAGANO I DANNI DA ROTTURA DELLA GRONDAIA

La domanda

Una grondaia - posta a servizio di un lastrico solare di proprietà esclusiva, e incassata in linea verticale lungo la facciata dell'edificio - si è rotta all'altezza di un alloggio, provocando danni allo stesso e alle cose in esso contenute. Secondo la Cassazione (sentenza 30 novembre 2005, n. 26086), le responsabilità dei danni cagionati nella fattispecie sono da addebitare al titolare (esclusivo) del lastrico solare. Posso avvalermi di questa sentenza per evitare, come condomino, il pagamento della mia quota per i danni in questione, fermo restando che parteciperei alla riparazione della grondaia?

Con la recente sentenza 27154 del 22 dicembre 2014, la Cassazione, sezione II civile, ha disposto che «le grondaie rientrano tra le parti comuni degli edifici e le spese per la loro riparazione vanno suddivise tra i condòmini in base alle tabelle millesimali. Non importa che la copertura del fabbricato sia costituita da un tetto a falde o da un lastrico solare di esclusiva proprietà di un condomino». È stato così ribadito un principio generale, ossia che le gronde svolgono una funzione necessaria all’uso comune, anche quando drenano l’acqua piovana raccolta nel terrazzo di proprietà esclusiva di uno dei condòmini. Infatti, nella sentenza si legge che «le gronde, i doccioni e i canali di scarico delle acque meteoriche del tetto di uno stabile condominiale costituiscono bene comune, atteso che, svolgendo una funzione necessaria all'uso comune (in quanto “servono all'uso e al godimento comune”), ricadono tra i beni» indicati dall'articolo 1117 del Codice civile. Sempre secondo la sentenza citata, la funzione delle gronde, infatti, è quella di convogliare le acque meteoriche dalla sommità dell'edificio fino a terra o a scarichi fognari e svolgono quindi funzione che prescinde dal regime proprietario del terrazzo di copertura, salva anche la facoltà di un uso più intenso che, compatibilmente con il disposto dell'articolo 1102 del Codice civile, possa farne il proprietario del terrazzo stesso per suoi usi. La proprietà esclusiva del lastrico o terrazzo dal quale provengano le acque che si immettono nei canali non muta questo regime.Invece, la sentenza richiamata dal quesito riguarda un caso diverso, ossia «la responsabilità del proprietario del lastrico solare per i danni cagionati ai proprietari dell’unità immobiliare sottostante da infiltrazioni d’acqua derivanti dal lastrico solare medesimo, ancorché le infiltrazioni siano state causate da un sottodimensionamento del bocchettone di scarico delle acque pluviali di proprietà comune condominiale ed indipendentemente da qualsiasi rilievo di dolo o colpa nella condotta del proprietario». Sicché la circostanza fattuale richiamata nella sentenza 26086 del 30 novembre 2005 (ossia il “sottodimensionamento del bocchettone di scarico”) è cosa ben diversa dalla rottura della grondaia (a meno che non si provi che la rottura è conseguenza di un comportamento colposo o doloso del proprietario del lastrico solare), che, come precedentemente precisato, ricade tra i beni comuni previsti dall'articolo 1117 del Codice civile.Pertanto, tutti i condòmini dovranno partecipare sia alle spese di ripristino sia a quelle per il risarcimento dei danni causati dalla rottura della grondaia.

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