L'esperto rispondeResponsabilità

LA GARANZIA SI FA VALERE NEI CONFRONTI DEL VENDITORE

La domanda

A luglio 2012 ho firmato un contratto con una ditta, provider di due multinazionali italiane, per l'installazione di pannelli fotovoltaici e solari (del costo di 7.000 euro). Su incarico di questa ditta, il pannello solare è stato poi installato a febbraio 2013, da un piccolo artigiano, che nel suo certificato di collaudo aveva definito l'installazione come eseguita "a regola d'arte". Il pannello solare ha funzionato un mese, poi l'ho fatto riparare a mie spese, senza successo, e intanto la ditta a cui mi ero rivolto originariamente è finita in procedura fallimentare. Ora posso chiedere, per via legale, i danni alle due multinazionali italiane, ponendo come alternativa che si impegnino a fare funzionare o a sostituire, una volta per tutte, e a loro spese, il pannello solare-termico?

In assenza di previsioni contrattuali maggiormente favorevoli al cliente, anche la fattispecie descritta dal lettore è regolata dal Codice del consumo, il quale prevede il periodo di garanzia per vizi di conformità dei beni acquistati pari a 24 mesi dal momento della consegna e messa in opera degli stessi, con responsabilità a carico del contraente venditore.Anche qualora, come spesso accade in caso di installazione di pannelli solari, fosse indicata una copertura in garanzia per un periodo di tempo più lungo, e pertanto fosse ancora esperibile, il lettore dovrà rivolgersi al venditore contraente, unico soggetto contrattuale da ritenere responsabile sul punto.La procedura fallimentare in cui pare coinvolto quest’ultimo non fa presumere una semplice risoluzione della problematica per il lettore, il quale dovrà prendere contatti con il curatore fallimentare nominato e, nel caso, insinuarsi nella massa fallimentare, per rivendicare il proprio credito, conseguente all’inadempimento contrattuale.

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