IL DISTACCO «EVITA» I CONTRIBUTI PER I CONSUMI
Il distacco del condomino dall’impianto centralizzato di riscaldamento è un diritto individuale del condomino stesso. In questo senso, la Cassazione - con la sentenza 15079 del 30 giugno 2006, n. 15079 - ha puntualizzato che «il condomino può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dell’impianto comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, se prova che, dalla sua rinunzia e dal distacco, non derivano né un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, né uno squilibrio termico dell’intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio. Soddisfatta tale condizione, egli è obbligato a pagare soltanto le spese di conservazione dell’impianto di riscaldamento centrale, mentre è esonerato dall’obbligo del pagamento delle spese per il suo uso».D’altra parte, il rinnovato articolo 1118, ultimo comma, del Codice civile dispone che «il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma».Neppure il divieto contenuto nel regolamento contrattuale può escludere il diritto individuale del condomino, posto che tale divieto contrasterebbe con l’articolo 1382, secondo comma, del Codice civile (Cassazione, 19893/2011).
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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