L'esperto rispondeResponsabilità

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER I BENI DISTRUTTI

La domanda

Nella risposta al quesito 2615, pubblicato il 27 luglio 2015, dal titolo «I documenti che provano la distruzione del cespite», si affermava che, se l'importo non supera i 10.000 euro (penso si intenda il valore d'acquisto indicato in bilancio), è possibile fare una dichiarazione sostitutiva di notorietà. Noi, invece, utilizziamo il formulario che viene redatto al momento del ritiro dei rifiuti da parte di una cooperartiva con un elenco, da noi redatto, indicante in dettaglio i cespiti eliminati. È una procedura corretta?

Qualunque scostamento rispetto alla procedura prevista dalla legge, o da atti amministrativi, comporta il rischio di contestazioni. Nel passaggio del Dpr 441/1997 che attesta la necessità di una dichiarazione sostitutiva di notorietà, la quale non può essere sostituita da una semplice procedura interna stabilita dal contribuente, si stabilisce che l'attestazione può essere costituita «dal verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei beni, ovvero, nel caso in cui l' ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a euro 10.000, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

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