DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER I BENI DISTRUTTI
Qualunque scostamento rispetto alla procedura prevista dalla legge, o da atti amministrativi, comporta il rischio di contestazioni. Nel passaggio del Dpr 441/1997 che attesta la necessità di una dichiarazione sostitutiva di notorietà, la quale non può essere sostituita da una semplice procedura interna stabilita dal contribuente, si stabilisce che l'attestazione può essere costituita «dal verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei beni, ovvero, nel caso in cui l' ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a euro 10.000, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15».
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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