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USUFRUTTO SUI BENI FINO ALLA MAGGIORE ETÀ

La domanda

Nel 2000 ho acquistato un appartamento, intestandoloa mio figlio, allora minorenne, a mezzo autorizzazione rilasciata del giudice tutelare. Oggi che mio figlio è diventato maggiorenne, devo corrispondergli i canoni di locazione dell'appartamento che ho affittato a partire dalla data di stipula del contratto, ossia dal 1° ottobre 2011, oppure questo obbligo parte dalla data in cui ha compiuto 18 anni, cioè dal 21 ottobre 2014?

Secondo l'articolo 324 del Codice civile, i genitori hanno in linea generale l’usufrutto legale sui beni del figlio minore; i frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia, all'istruzione e all'educazione dei figli. Tale diritto di usufrutto è escluso, dal terzo comma della stessa norma, in alcuni casi espressamente indicati, ad esempio se i beni sono stati donati al figlio per intraprendere una carriera, arte o professione, o a condizione che uno o entrambi i genitori non acquisisca il diritto in questione. Nel caso di nuovo matrimonio di un genitore, i frutti percepiti non potranno essere destinati al mantenimento della nuova famiglia (articolo 328 del Codice civile).Al termine dell’usufrutto legale, cioè al compimento della maggiore età da parte del figlio, la situazione va valutata in relazione all'articolo 329 del Codice civile: il genitore che ha continuato a godere dei beni del figlio convivente (anche senza avere una procura in tal senso, ma senza opposizione da parte del figlio) è tenuto a consegnare i frutti esistenti al momento della domanda.Nella fattispecie prospettata, dunque, nel caso non vi siano stati motivi di esclusione dall'usufrutto legale, i canoni percepiti fino al diciottesimo compleanno del figlio, in quanto destinati dalla legge ai bisogni della famiglia del minore, non dovrebbero essere consegnati al figlio stesso; quelli successivi dovrebbero, invece, essere incassati direttamente da lui. Ma il padre, se ha continuato a percepirli dopo il raggiungimento della maggiore età, dovrebbe consegnare le somme non consumate, cioè ancora esistenti e non usate per il mantenimento del figlio al momento della richiesta.

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