L'esperto rispondeResponsabilità

PATTI VENDITORI-ACQUIRENTI IRRILEVANTI PER I CONDOMÌNI

La domanda

Il 3 luglio 2014 ho acquistato un appartamento, stabilendo nel rogito che gli oneri condominiali successivamente accertati, liquidati o richiesti sarebbero stati a carico della venditrice fino al giorno del rogito stesso. A febbraio 2015 viene approvato il consuntivo 2014, da cui emerge a debito un conguaglio per gestione e un conguaglio per il consumo di acqua. Per l’acqua l’amministratore precisa che, per ragioni di riallineamento contabile rispetto alla precedente gestione, il conguaglio comprende anche l’ultimo trimestre 2013.La precedente proprietaria pretende che sia l’amministratore a indicare la ripartizione delle spese tra vecchio e nuovo proprietario. L’amministratore fa riferimento al principio di solidarietà prevedendo, in assenza di un accordo tra le parti, di chiedere l’intero al nuovo proprietario.Quale è la corretta ripartizione dei conguagli? E qual è la migliore possibile soluzione della questione, anche qualora la precedente proprietaria insista in un atteggiamento dilatorio?

L'articolo 63, comma 4, delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che «chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente». Con il termine anno deve intendersi il periodo riferito all'esercizio finanziario del condominio, e non all'anno solare. Eventuali accordi diversi indicati tra alienante e acquirente non hanno efficacia nei confronti del condominio. L'amministratore, pertanto, correttamente chiede il pagamento dei debiti indicati nell'anno in corso e nell'anno precedente al venditore e all'acquirente. Saranno questi ultimi a dover regolare i loro rapporti economici, non potendo pretendere che sia l'amministratore a quantificare ciò che è dovuto da ciascuno.

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