PATTI VENDITORI-ACQUIRENTI IRRILEVANTI PER I CONDOMÌNI
L'articolo 63, comma 4, delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che «chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente». Con il termine anno deve intendersi il periodo riferito all'esercizio finanziario del condominio, e non all'anno solare. Eventuali accordi diversi indicati tra alienante e acquirente non hanno efficacia nei confronti del condominio. L'amministratore, pertanto, correttamente chiede il pagamento dei debiti indicati nell'anno in corso e nell'anno precedente al venditore e all'acquirente. Saranno questi ultimi a dover regolare i loro rapporti economici, non potendo pretendere che sia l'amministratore a quantificare ciò che è dovuto da ciascuno.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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